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Tipologie di procedimento

Procedimenti amministrativi

Al fine di distinguere i procedimenti amministrativi  attivati su istanza di parte da quelli attivati d'ufficio,  ogni Ufficio/Ripartizione/Staff/Municipio pubblica l'elenco dei procedimenti gestiti, distinguendoli in tre sezioni (fogli excel):

  1. tutti i procedimenti
  2. procedimenti avviati su istanza di parte
  3. procedimenti avviati d'ufficio

Nel caso di procedimenti attivabili in entrambe le modalità, gli stessi sono presenti sia nel 2° che nel 3° foglio.


Potere sostitutivo - Soggetto competente per la conclusione del procedimento in caso di inerzia

Con deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 4 aprile 2013 è stato attribuito al Direttore Generale pro-tempore dell'Ente il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 2, comma 9-bis, della Legge 7 agosto 1990, n.241.
Decorso inutilmente il termine per la conclusione dei procedimenti di competenza del Comune di Bari, gli interessati potranno rivolgersi al Direttore Generale perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Per chiedere l'attivazione del potere sostitutivo scrivere al Direttore Generale all'indirizzo di posta elettronica poteresostitutivo@comune.bari.it .

In allegato l'elenco dei responsabili dei procedimenti per ciascuna funzione/servizio attribuita dal funzionigramma del Comune di Bari alle unità operative: in caso di mancata indicazione il responsabile del procedimento è il titolare della unità operativa (art.5 L.241/90).

Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento

(art. 28 decreto legge n. 69 del 2013, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98)

La pubblica amministrazione procedente o, in caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, quella responsabile del ritardo e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, corrispondono all'interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro (comma 1, art. 28 decreto legge n. 69 del 2013, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98).

Con Direttiva del 9/1/2013 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato le Linee guida per l'applicazione dell'indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimenti ad istanza di parte, pubblicate in G.U. del 12 marzo 2014, n. 59.

Come ottenere l'indennizzo

Se il Comune non ha rispettato i termini per il rilascio di un provvedimento che riguarda l'avvio o l'esercizio dell'attività d'impresa, l'interessato, al fine di ottenere l'indennizzo, nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, deve rivolgersi al Direttore Generale pro-tempore dell'Ente (titolare del potere sostitutivo previsto dall'articolo 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990), che deve concludere il procedimento nella metà del tempo originariamente previsto oppure deve liquidare 30 euro per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 2.000 euro.

Per azionare il potere sostitutivo l'interessato dovrà scrivere al Direttore Generale al seguente indirizzo di posta elettronica appositamente dedicato: poteresostitutivo@comune.bari.it 

Nel caso in cui anche il Direttore Generale pro-tempore dell'Ente, titolare del potere sostitutivo, non provveda ad emanare il provvedimento oppure non liquidi l'indennizzo, l'interessato può proporre ricorso al giudice amministrativo. In tal caso, il contributo unificato è ridotto alla metà.


Collegamenti utili:

Elenco di accesso ai servizi on-line attivi (art.35 comma 1 Lett. I) del D.Lgs 33/2013)

Disciplinare interno per l’uso della PEC, ai fini dell’attivazione delle comunicazioni telematiche tra cittadini, imprese e il Comune di Bari.

 

Normativa di Riferimento

L'articolo 35, commi 1 e 2 del d.lgs 33/2013 modificato:

1.Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:

a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;

b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;

c) l’ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale

d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;

e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;

f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;

g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;

h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;

i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;

l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;

m) il nome del soggetto a cui e' attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.

Documenti

Contenuto inserito il 21-10-2025 aggiornato il 08-01-2026