In questa sezione pubblichiamo i modelli di istanza delle due forme di accesso civico previste dall'articolo 5 del D. lgs. 33/2013, nonché le relative modalità di esercizio del diritto disciplinate dalla stessa norma e dalle linee guida dell'Anac.
Modalità di esercizio dell'accesso civico semplice (art. 5 co. 1)
Le istanze di accesso civico hanno ad oggetto dati e documenti che sono sottoposti ad obbligo di pubblicazione.
La domanda va inoltrata al Responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione del Comune di Bari, individuato con decreto n. 1/2025 nel dott. Nicola D'Onchia all'indirizzo: accessocivico@comune.bari.it
Nella domanda di accesso civico - di cui si rende disponibile il fac simile di domanda - il richiedente dovrà specificare il proprio nome, cognome, e l'indirizzo e-mail al quale desidera ricevere le comunicazioni.
Se il documento, l'informazione o i dati richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il Responsabile della Trasparenza indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Nei casi in cui il Responsabile della trasparenza accerti la mancata pubblicazione del documento o dei dati, dispone che il dirigente responsabile provveda, secondo quanto previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, a far pubblicare sul sito il documento omesso entro trenta giorni dalla richiesta, comunicando al cittadino il collegamento ipertestuale per individuarlo. In caso di mancato riscontro nel termine di 30 giorni, l'istante può attivare ai sensi del comma 9 bis dell'art. 2 l. 241/1990 il potere sostitutivo - che in base al Regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo spetta al Direttore Generale - inviando apposita richiesta, compilando il relativo modulo.
A fronte dell’inerzia da parte del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Modalità di esercizio dell'accesso civico generalizzato (art. 5 co. 2)
Il nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato (cd. FOIA) introdotto dal d. lgs. 97/2016 prevede il diritto di chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, anche non assoggettati all'obbligo di pubblicazione ai sensi del decreto n. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. Per dati, documenti o informazioni detenuti dal Comune di Bari il cittadino può inoltrare istanza di accesso civico utilizzando il modulo allegato.
La richiesta può essere inviata alternativamente:
1) alla Ripartizione o Settore comunale competente che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
2) all'ufficio relazioni con il pubblico (mail urp@comune.bari.it), che inoltrerà immediatamente la richiesta all'ufficio detentore/competente;
3) direttamente all'archivio generale, se da pec (archiviogenerale.comunebari@pec.rupar.puglia.it), che inoltrerà immediatamente la richiesta all'ufficio detentore/competente.
Nell’ambito dell’istruttoria, eventuali controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione dell’accesso, compilando il relativo modulo.
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT n.donchia@comune.bari.it, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
La decisione dell'Amministrazione sulla richiesta o, in caso di riesame, la decisione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza possono essere impugnati davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Gli uffici comunali osservano in merito le indicazioni contenute nelle linee guida adottate dall'Anac con delibera n. 1309 del 28/12/2016.
Registro degli accessi
Il Comune di Bari, seguendo le indicazioni dell'Anac e del DFP, pubblica il registro degli accessi in formato aperto e liberamente consultabile.
Il registro comprende (per i procedimenti già definiti) i dati relativi al diritto di accesso ai sensi della L. 241/90 e del D.Lgs. 33/2013 ed è aggiornato semestralmente.
In allegato i modelli relativi alle tre tipologie di accesso.
Normativa di Riferimento
L'articolo 5 D.Lgs. n. 33/2013 modificato:disciplina il diritto di chiunque di accedere ai dati detenuti dalle PA, anche ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.
L’istanza di accesso civico 'semplice' :
• non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva
• identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti
• non richiede motivazione
• è presentata alternativamente all’ufficio che detiene i dati, oppure all’URP o ad altro ufficio indicato dall’ente nella sezione “Amministrazione trasparente” o, se riguarda la richiesta di dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
• il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo rimborso del costo per la riproduzione su supporti materiali
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali contro interessati.
a) in caso di accoglimento dell’istanza :
l’Amm.ne provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati e i documenti richiesti oppure, qualora trattasi di informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione indicandogli il relativo collegamento ipertestuale
b) in caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine :
• il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
• il responsabile decide con provvedimento motivato entro 20 giorni, prorogato di 15 giorni se il responsabile chiede il parere dell’ANAC
• se l’accesso è negato o differito a tutela degli interessi relativi alla protezione dei dati personali, il responsabile provvede sentito il garante della privacy che si pronuncia entro 10 giorni. Il termine è sospeso fino alla ricezione del parere o comunque non oltre 10 giorni
• avverso la decisione dell’amm.ne o, in caso di riesame, del responsabile, il richiedente può proporre ricorso al TAR
Per gli atti delle regioni e degli enti locali:
• il richiedente può presentare ricorso al difensore civico e lo notifica alla amministrazione interessata
• il difensore civico si pronuncia entro 30 giorni
• se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all’amministrazione
• se l’amm.ne non conferma il diniego o il differimento entro 30 giorni, l’accesso è consentito
• avverso la pronuncia del difensore civico è ammesso ricorso al TAR Il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione all’ufficio di disciplina, al vertice politico e all’OIV
Contenuto inserito il 21-10-2025 aggiornato il 19-12-2025