ù
 
Sistema di misurazione e valutazione della Performance

Con Delibera di G.M. n. 162 del 07/04/2011 è stato approvato il sistema di misurazione e valutazione della Performance che utilizza la documentazione obbligatoria prevista dal TUEL, adeguandola però ai principi di cui al D.Lgs. 150/2009. (art. 7, d.lgs. n. 150/2009).


Sistema di misurazione e valutazione delle performance del comune di Bari è stato approvato con la delibera di giunta municipale n. 418/13.

Normativa di Riferimento

Paragrafo 1 delibera CIVIT n.104/2010

Modalità e tempi di definizione ed adozione del sistema di  misurazione e valutazione della performance di cui  all’articolo  7 del decreto, affinché lo stesso possa essere effettivamente  operativo a decorrere dal 1° gennaio 2011 (articolo 30, comma 3,  del decreto) 

In sede di prima attuazione del decreto, il Sistema è definito e adottato in via  formale in modo tale da assicurarne l’operatività a decorrere dal 1° gennaio  2011 (articolo 30, comma 3, del decreto).  

La definizione del Sistema rientra nella competenza degli OIV ai sensi sia  dell’articolo 30, comma 3, ove è previsto espressamente, sia dell’articolo 7,  comma 2, del decreto. 

L’adozione del Sistema spetta, invece, all’organo di indirizzo politico-amministrativo dell’amministrazione, secondo i rispettivi ordinamenti, che lo adotta con apposito provvedimento ai sensi del citato articolo 7, comma 1, del decreto. 

Il Sistema adottato deve essere pubblicato sul sito istituzionale, nel rispetto  del principio di trasparenza totale, nonché trasmesso alla Commissione. 

Si precisa che la definizione e l’adozione del Sistema sono due momenti separati concettualmente e temporalmente e di competenza di due attori differenti. 

Alla luce di tali considerazioni: 
• gli OIV sono tenuti a definire il Sistema entro il 30 settembre 2010, redigendo un primo documento che contenga gli elementi necessari indicati  nel successivo paragrafo 2 della presente delibera;
• tale primo documento – trasmesso alla Commissione ai fini del  monitoraggio previsto dall’articolo 30, comma 3, del decreto nonché all’organo di indirizzo politico-amministrativo – è suscettibile di modifiche ed  integrazioni alla luce degli ulteriori indirizzi e  della documentazione di  supporto operativo che la Commissione adotterà successivamente alla  presente delibera; 
• l’organo di indirizzo politico-amministrativo è tenuto ad adottare in via  formale il Sistema, come definito dagli OIV all’esito di tali eventuali modifiche  ed integrazioni, anche successivamente alla data de l 30 settembre 2010, in  ogni caso in modo da assicurarne la piena operativi tà a decorrere dal 1° gennaio 2011

Contenuto inserito il 21-10-2025 aggiornato il 08-12-2025