Consulenti e collaboratori
L'art. 15, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013 prevede la pubblicazione delle informazioni relative agli incarichi affidati a consulenti e collaboratori.
In attuazione al principio di trasparenza in questa sezione sono pubblicati gli atti amministrativi relativi a:
- incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità, incarichi di studio e ricerca, CoCoCo (art.7 Dlgs 165/2001)
- altri incarichi professionali (incarichi legali, componenti commissioni tecniche, componenti organi tecnici ecc.)
- Curriculum e schema di contratto dei consulenti e collaboratori sono rilevabili all'interno dell'atto di affidamento.
Gli elenchi fino al 2022 sono consultabilli a questo link.
Le determinazioni di nomina delle commissioni di concorso sono consultabili a questo link.
Collegamenti
→ Archivio consulenti e collaboratori
→ Ministero per la Pubblica Amministrazione - Anagrafe delle Prestazioni
Normativa di Riferimento
L'articolo 15, commi 1 e 2 del d.lgs 33/2013 modificato: 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di collaborazione o consulenza: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. 2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.Contenuto inserito il 21-10-2025 aggiornato il 09-03-2026